Recepimento direttiva Whistleblowing, cosa fare dopo il via libera UE
31 Ottobre 2023 in Audit & Compliance
Il d.lgs. 24/2023 si occupa di recepire, a livello nazionale, le nuove indicazioni rese dalla Direttiva UE 1937/2019 in tema di whistleblowing e tutela del segnalante, che ha definito, a livello europeo, uno standard minimo di tutela dei whistleblower, ossia i soggetti che, venuti a conoscenza, nel proprio contesto lavorativo, di possibili violazioni della normativa nazionale o europea che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità di un’organizzazione – sia pubblica che privata – avanzano specifica segnalazione o denuncia alle Autorità competenti.
Grazie al recepimento della direttiva whistleblowing da parte di tutti i Paesi UE, si è reso possibile ottenere un sistema di tutela omogeneo a livello europeo, maggiormente efficace rispetto al passato. Ciò ha comportato, per molti Paesi dell’UE, tra cui il nostro, l’onere di armonizzare le disposizioni della direttiva alla normativa previgente, richiedendo alle organizzazioni (pubbliche e private) il rispetto di una serie di nuovi obblighi, legati soprattutto all’istituzione di idonei canali di segnalazione degli illeciti ed alla tutela della riservatezza dei segnalanti.
Direttiva Whistleblowing: cos’è e recepimento
La Direttiva Whistleblowing, formalmente nota come Direttiva (UE) 2019/1937, è un provvedimento legislativo adottato dall’Unione Europea con l’obiettivo di proteggere gli individui che segnalano violazioni del diritto dell’UE all’interno delle organizzazioni pubbliche e private.
Questa normativa mira a creare un quadro giuridico armonizzato che garantisca la protezione dei whistleblower contro ritorsioni, promuovendo la trasparenza e l’integrità nei luoghi di lavoro. Il recepimento della direttiva nei vari Stati membri richiede l’adozione di misure specifiche per istituire canali di segnalazione sicuri, sia interni che esterni, e per garantire che le segnalazioni siano gestite in modo confidenziale e tempestivo.
Le imprese devono adeguarsi a queste disposizioni, implementando procedure e politiche che non solo rispondano ai requisiti normativi, ma che incoraggino anche una cultura aziendale basata sulla fiducia e sulla responsabilità. Il corretto recepimento della direttiva è essenziale per garantire la conformità normativa e per proteggere i diritti dei whistleblower, contribuendo a un ambiente lavorativo più etico e trasparente.
Recepimento direttiva whistleblowing, quali sono le novità
Secondo quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva whistleblowing e precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle sue Linee Guida, il whistleblower potrà segnalare, mediante dei canali istituiti a tal scopo:
• Il compimento di atti configuranti illeciti amministrativi, contabili, civili o penali ai sensi della normativa nazionale vigente;
• l’attuazione di eventuali condotte illecite che costituiscano reato presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001 (come la frode nel commercio, o la captazione) o che costituiscano violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottati al fine di prevenire il verificarsi di dette fattispecie di reato;
• il compimento di atti configuranti illeciti a livello europeo, in specifici settori, quali, a titolo esemplificativo: appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei mercati finanziari, trasporti, salute pubblica, protezione dei dati personali e cybersecurity;
• il compimento di atti oppure di omissioni che vanno a ledere gli interessi finanziari dell’UE; riguardano il mercato interno (come la concorrenza e gli aiuti di Stato); vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni normative europee.
È data facoltà di segnalare condotte volte a occultare le violazioni di cui sopra, o le attività illecite che – sebbene non ancora compiute – si ritenga possano comunque ragionevolmente verificarsi, al verificarsi di determinate circostanze.
Recepimento direttiva whistleblowing, quali sono i canali di segnalazione
Con la direttiva whistleblowing si prevede l’istituzione di due canali di segnalazione principali:
• canale interno, attivato dall’Ente o dalla società di appartenenza del segnalante;
• canale esterno, gestito direttamente dall’ANAC.
Il canale interno si prevede che debba essere sempre favorito dal whistleblower, salvo non sussistano le condizioni per l’effettuazione della segnalazione ad ANAC (canale esterno) di cui all’art. 6 d.lgs. 24/2023, come il rischio concreto di ritorsioni per il segnalante.
Il canale interno dovrà garantire la massima riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato, nonché degli altri soggetti a essi legati o menzionati nella segnalazione (facilitatori, parenti, colleghi, ecc.), oltre alla riservatezza della stessa segnalazione e del suo contenuto. La gestione del canale potrà essere affidata anche ad un soggetto esterno all’organizzazione, adeguatamente formato, fatto salvo l’obbligo, per gli enti che dispongono del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012, di affidare la gestione del canale di segnalazione a quest’ultimo.
Vengono previsti, inoltre, due canali di segnalazione residuali:
• Divulgazione pubblica tramite i mezzi di informazione (anch’esso da usare in via residuale al verificarsi di determinate condizioni, di cui all’art. 15 d.lgs.24/2023);
• Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Recepimento direttiva whistleblowing, i principali obblighi per le organizzazioni
Il legislatore nazionale, ispirandosi alla Direttiva, pone particolare rilevanza nel decreto di recepimento della direttiva alla tutela del segnalante e dei soggetti ad esso collegati al fine di garantire l’effettiva riservatezza dell’identità del segnalante, ma anche di evitare che i whistleblower possano essere oggetto di ritorsioni.
Gli enti e le organizzazioni rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina sul whistleblowing, pertanto, sono chiamati a porre in essere una serie di adempimenti, tra cui:
- in primo luogo, l’adozione – ove mancante – di una soluzione tecnologica per la gestione del canale interno di segnalazione, o il suo adeguamento ai nuovi standard dettati dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida ANAC;
- la definizione di una procedura di gestione del canale adeguata ai parametri di cui all’art. 5 del decreto (che dovrà essere pubblicata sul sito aziendale);
- l’aggiornamento di tutta la regolamentazione interna, come il Codice Etico o il Modello di Organizzazione e Gestione di cui al d.lgs. 231/01, per allineare la disciplina in tema di segnalazione alle nuove previsioni;
- l’implementazione di sistemi di sicurezza tecnici ed organizzativi adeguati a garantire la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti (che contempli percorsi formativi dedicati ai gestori della segnalazione);
- l’aggiornamento delle informative rese ex art. 13 GDPR ai dipendenti;
- lo svolgimento, nei casi previsti dal decreto, di una Valutazione di Impatto sui dati personali ex art. 35 GDPR per il trattamento dati inerente al canale di segnalazione interno.
In caso di ostacolo al diritto di compiere una segnalazione o di violazione degli obblighi previsti dal decreto, viene conferito all’ANAC il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare fino a € 50.000, come definito dall’art. 21 d.lgs.24/2023.